Ordinanza Sindacale n. 31 del 15 giugno 2024 – Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi

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Ordinanza Sindacale n. 31 del 15 giugno 2024 relativa alle misure di prevenzione rischio incendi boschivi

Data:

18 Giugno 2024

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Descrizione

ORDINANZA N. 31 DEL 15 giugno 2024
OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50, comma 5;
VISTO il “Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” approvato con DGR n. 901 del 11 giugno 2024, con il quale, ai sensi della L.353/2000, si stabilisce che il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio regionale, è quello compreso fra il 1 luglio e il 15 settembre di ogni anno;
VISTE altresì le Raccomandazioni del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare per la campagna estiva antincendio boschivo 2024, di cui al comunicato Prot. n. 1034 del 06 maggio 2024 (G.U. n. 139 del 15 giugno 2024), che definiscono la durata della campagna estiva dal 15 giugno 2024 al 15 ottobre 2024;
VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, così come modificata dal D.L. 8 settembre 2021, n. 120 (conv. con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155);
VISTA la legge regionale forestale n. 6 del 23 febbraio 2005;
VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
VISTO il R.D. n° 3267 del 30 dicembre 1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse de! Servizio nazionale di protezione civile;
Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull’andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L.353/2000 dal quale, si evince tra l’altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra il 1 luglio e il 15 settembre;
Considerato che, ai sensi della Legge regionale n. 6 del 23 febbraio 2005 durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
a) L’accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione:
- dell'accensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro;
- dell'accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale vegetale derivante dalla ripulitura del sottobosco finalizzata alla raccolta dei frutti;
- dell'attività di carbonizzazione secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.
b) l'accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza inferiore a 200 metri dai medesimi.
c) le accensioni dei fuochi senza l’adozione delle necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'assistenza personale di un operatore fino a quando il fuoco sia completamente spento.
Ritenuto, a scopo precauzionale e per quanto non contemplato dalla L.R. n. 6/2005, prevedere gli ulteriori divieti previsti nello schema di ordinanza sindacale per “attività di prevenzione antincendio boschivo” trasmesso dalla Commissione Speciale Protezione Civile con nota prot. n. S033/2019/94209 del 06 giugno 2019;

ORDINA
1) Divieti
Dal 15 giugno al 15 ottobre 2024, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 6/2005:
a) L’accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione:
- dell'accensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro;
- dell'accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale vegetale derivante dalla ripulitura del sottobosco finalizzata alla raccolta dei frutti;
- dell'attività di carbonizzazione secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.
b) l'accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza inferiore a 200 metri dai medesimi.
c) le accensioni dei fuochi senza l’adozione delle necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'assistenza personale di un operatore fino a quando il fuoco sia completamente spento.

Ed altresì, secondo quanto previsto dallo schema di ordinanza sindacale per “attività di prevenzione antincendio boschivo” trasmesso dalla Commissione Speciale Protezione Civile con nota prot. n. S033/2019/94209 del 06 giugno 2019, anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
a) accendere fuochi di ogni genere;
b) far brillare mine o usare esplosivi;
c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
e) aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
g) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
h) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
i) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno dì aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
j) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi
All’ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle istituite dalla Regione si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo
Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'alt 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Marche onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere
Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.
Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.
Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

6) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive
I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

7) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità, fatto salvo eventuali disposizioni delle norme regionali.

8) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
9) Aree boscate
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

10) Attività turistiche e recettive
Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte a! contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

11) Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti
I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell’art.13 del D.Lgs n° 36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

12) Distanza della vegetazione dai fabbricati
Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI
13) Vigilanza
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

14) Sanzioni
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'alt 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

15) Norme applicabili
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza sì rinvia a quanto disposto con il Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, adottato con la DGR 750 del 20 giugno 2022. Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Serrapetrona, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Silvia Pinzi

Ultimo aggiornamento: 18/06/2024, 10:39

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