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Trasparenza rifiuti
AVVISI E COMUNICAZIONI
3.1.a GESTORI DEL SERVIZIO
LAVAGGIO STRADE
Comune di SerrapetronaRACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
Cosmari srlTARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
3.1.b RECAPITI
LAVAGGIO STRADE
Comune di Serrapetrona0733908321
lun/ven. 8-13,30
0733908322
https://www.comune.serrapetrona.mc.it/
protocollo@comune.serrapetrona.mc.it
comune.serrapetrona.mc@legalmail.it
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
Cosmari srl+39 0733 203 504
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - Sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00
https://www.cosmarimc.it/
info@cosmarimc.it
pec@cosmari-mc.it
TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
0733908778
Lun/Ven. 10,00 - 13,00
0733908322
https://www.comune.serrapetrona.mc.it/
protocollo@comune.serrapetrona.mc.it
comune.serrapetrona.mc@legalmail.it
3.1.c MODULISTICA RECLAMI
Modulo segnalazioni, richieste di informazioni, reclami TARI [DOC - 42 KB - Ultima modifica: 17/01/2021]
3.1.d CALENDARIO E ORARI RACCOLTA
Visualizza
3.1.e CAMPAGNE STRAORDINARIE
3.1.f ISTRUZIONI PER UN CORRETTO CONFERIMENTO
3.1.g CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
3.1.h PERCENTUALE DI DIFFERENZIATA
3.1.i CALENDARIO E ORARI PULIZIA STRADE
La pulizia delle strade viene svolta dal Comune in economia. Non è previsto un calendario puntuale sui giorni e gli orari di svolgimento.
3.1.j REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA
L’imposta da corrispondere è commisurata ad anno solare e computata in base al periodo effettivo di occupazione o detenzione dei suddetti locali o aree scoperte espresso in giorni.
L’Imposta si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
La quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, mentre la quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Per il calcolo della TARI, occorre tener conto che il tributo prevede la distinzione tra utenze domestiche (locali ad uso abitativo) e le utenze non domestiche (attività produttive, commerciali, di servizi, enti e associazioni).
Per le UTENZE DOMESTICHE, la tariffa varia in ragione della superficie dell’immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l’immobile. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare (art. 33 del Regolamento comunale IUC).
Per le UTENZE NON DOMESTICHE, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali/area e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta.
All’importo del Tributo comunale, occorre infine aggiungere il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19, del D.lgs. n. 504/1992 pari al 5% del tributo comunale.
3.1.k EVENTUALI RIDUZIONI
ART. 28
RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE
- La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile,
alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- a) le utenze domestiche con almeno un soggetto RESIDENTE che hanno avviato il
compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si
applica una riduzione pari al 10%. La riduzione è subordinata alla fornitura, su istanza
dell’utente, dell’apposito contenitore da parte del Comune.
- b) gli insediamenti domestici per i quali la distanza stradale, dall’intersezione del passo
privato con la pubblica via, al più vicino punto di raccolta è superiore a 500 ml. si
applicherà la riduzione del 20%.
- La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne
vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione, a
seguito di verifiche d’ufficio.
ART. 29
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del
10 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso
non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 90 giorni nell’anno solare.
- La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano
da autorizzazione o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio
dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- Le riduzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e
decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate
contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione
tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della
dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che
danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione di variazione. Le stesse cessano, comunque, alla data in cui vengono meno
le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
ART. 29-Bis
ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI
- Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le
utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di
sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
- In particolare la tariffa è ridotta nella misura stabilità nella delibera tariffaria per
le associazioni e le fondazioni che occupano locali o impianti di proprietà comunale, sulla
base di idoneo titolo, per esercitarvi attività culturali, sociali, sportive o ricreative senza
fine di lucro.
3.1.l ATTI APPROVAZIONE TARIFFA
Delibera di consiglio n. 17 del 29.06.2021
Visualizza
Approvazione tariffe Tari 2021 [PDF - 490 KB - Ultima modifica: 28/07/2021]
3.1.m REGOLAMENTO TARI
Regolamento del 30.06.2020 17
Visualizza [PDF - 701 KB 31/07/2020]
Regolamento Tari [PDF - 701 KB - Ultima modifica: 17/01/2021]
3.1.n MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMESSE
Modello F24 ordinario e semplificato.
3.1.o SCADENZE PER IL PAGAMENTO
- il pagamento della Tassa Rifiuti per l’anno 2021 per le UTENZE DOMESTICHE avverrà secondo le seguenti modalità:
– 1^ rata (acconto): 31 luglio 2021 in acconto pari al 25% della TARI dovuta calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti deliberate per l’anno di competenza o, qualora non deliberate, applicando le tariffe approvate per l’anno precedente;
– 2^ rata (acconto): 30 settembre 2021 in acconto pari al 25% della TARI dovuta calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti deliberate per l’anno di competenza o, qualora non deliberate, applicando le tariffe approvate per l’anno precedente;
– 3^ rata (saldo): 31 gennaio 2022, a saldo calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti deliberate per l’anno di competenza;
- il pagamento della Tassa Rifiuti per l’anno 2021 per le UTENZE NON DOMESTICHE avverrà secondo le seguenti modalità:
– 1^ rata (acconto): 30 settembre 2021 in acconto pari al 25% della TARI dovuta calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti deliberate per l’anno di competenza o, qualora non deliberate, applicando le tariffe approvate per l’anno precedente;
– 2^ rata (acconto): 30 novembre 2021 in acconto pari al 25% della TARI dovuta calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti deliberate per l’anno di competenza o, qualora non deliberate, applicando le tariffe approvate per l’anno precedente;
– 3^ rata (saldo): 31 gennaio 2021, a saldo calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti deliberate per l’anno di competenza.
- Eventuali conguagli dovuti a variazioni di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione o applicati alla prima rata dell’anno successivo.
- Il numero e la scadenza delle rate può essere rideterminato con la delibera di approvazione delle tariffe.
- Il versamento del tributo non è dovuto quando l’importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
3.1.p INFORMAZIONI PER OMESSO PAGAMENTO
ART. 44
SANZIONI ED INTERESSI
- In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
3.1.q SEGNALAZIONI ERRORI IMPORTI
Eventuali errori sul calcolo degli importi della Tari presenti negli gli avvisi di pagamento possono essere comunicati dai contribuenti mediante istanza di rettifica da inviare nei seguenti modi:
- contribuenti con e-mail ordinaria all’indirizzo: protocollo@comune.serrapetrona.mc.it
- contribuenti con pec: comune.serrapetrona.mc@legalmail.it
Il modello
3.1.r DOCUMENTI DI RISCOSSIONE ONLINE
Per ricevere gli avvisi di pagamento Tari per e-mail o pec, i contribuenti devono inviare apposita istanze nei seguenti modi:
- contribuenti con e-mail ordinaria all’indirizzo: protocollo@comune.serrapetrona.mc.it
- contribuenti con pec: comune.serrapetrona.mc@legalmail.it
3.1.s COMUNICAZIONI ARERA
Comunicati e note stampa - Rifiuti
Delibera ARERA n. 444/2019/R/rif - Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif - Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021