Trasparenza rifiuti

Dettagli: Trasparenza rifiuti

In osservanza di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità regolazione reti e ambiente (ARERA) n. 444/2019/R/Rif del 30/10/2019 "Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" in questa sezione vengono pubblicati i contenuti minimi obbligatori, al fine di diffondere la conoscenza e la trasparenza dello svolgimento del servizio a beneficio dell'utenza.

Data:

02 Luglio 2020

Tempo di lettura:

Avvisi e comunicazioni

Nessun avviso da segnalare

3.1.a Gestori del servizio

Lavaggio strade
Comune di Serrapetrona
Racolta e trasporto rifiuti
Cosmari srl
Tariffe e rapporti con gli utenti

3.1.a Recapiti

Lavaggio strade
Comune di Serrapetrona
Via G. Leopardi, 18
Telefono: 0733908321
Fax: 0733908322
Orari: lun/ven. 8-13,30
Sito web: https://www.comune.serrapetrona.mc.it/
E-mail: protocollo@comune.serrapetrona.mc.it
PEC: comune.serrapetrona.mc@legalmail.it
Racolta e trasporto rifiuti
Cosmari srl Località Piane del Chienti - 62029 Tolentino (MC)
Telefono: +39 0733 203 504
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - Sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00
Sito web: https://www.cosmarimc.it/
E-mail: info@cosmarimc.it
PEC: pec@cosmari-mc.it
Tariffe e rapporti con gli utenti
Comune di SerrapetronaVia G. Leopardi, 18
800967722
Lun/Ven. 10,00 - 13,00
0733908322
https://www.comune.serrapetrona.mc.it/
protocollo@comune.serrapetrona.mc.it
comune.serrapetrona.mc@legalmail.it

3.1.c Modulistica reclami

Art. 36 bis. Reclami e richieste di rettifica degli importi addebitati

  1. Il contribuente può presentare all’Ufficio Tributi, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 32, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l’invito di pagamento di cui all’art. 36.
  2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l’Ufficio Tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
  3. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
  4. i dati identificativi del contribuente:
  • nome, cognome e codice fiscale;
  • ragione o denominazione sociale dell’utenza non domestica, con l’indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
  • recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;
  • servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
  • codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  • indirizzo;
  • coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati.
  1. È fatta salva la possibilità per l’utente di inviare all’Ufficio Tributi il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al secondo comma.
  2. L’Ufficio Tributi fa seguito alle richieste di cui al primo comma inviando, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
  3. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
  4. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  5. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
  6. l’elenco della eventuale documentazione allegata.
  7. Relativamente alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 90 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si possa rilevare la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato venga richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta inoltre l’indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e l’indicazione della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso. 6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l’importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato ai sensi dell’art. 1, comma 167 della L. 296/2006 direttamente nel primo invito di pagamento utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un’utenza assoggettabile a TARI, l’importo sarà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
  8. Resta fermo che, qualora con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato venga richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui al successivo art. 38. La risposta del Comune è trasmessa tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Modulistica reclami
Modulo segnalazioni, richieste di informazioni, reclami TARI [DOC - 42 KB - Ultima modifica: 17/01/2021]

3.1.d Calendario e orari raccolta

3.1.e Campagne straordinarie

3.1.f Istruzioni per un corretto conferimento

3.1.g Carta della qualità del servizio

3.1.h Percentuale di differenziata

Percentuale di raccolta differenziata
75.40%%
73.59%
75.39%
Rifiuti urbani e rifiuti differenziati prodotti
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Rifiuti urbani e rifiuti differenziati prodotti per cittadino
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3.1.i Calendario e orari pulizia strade

La pulizia delle strade viene svolta dal Comune in economia. Non è previsto un calendario puntuale sui giorni e gli orari di svolgimento.

3.1.j Regole per il calcolo della tariffa

3.1.k Eventuali riduzioni tariffarie agli utenti in stato di disagio economico e sociale

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

  1. Nella delibera tariffaria può essere indicata una percentuale di riduzione della tariffa, applicata alla quota fissa e/o alla quota variabile, relativa alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  2. abitazioni con unico occupante;
  3. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare;
  4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
  5. fabbricati rurali ad uso abitativo;
  6. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
  7. Alle utenze domestiche con almeno un soggetto RESIDENTE che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione nella misura fissata nella delibera tariffaria. La riduzione è subordinata alla fornitura, su istanza dell’utente, dell’apposito contenitore da parte del Comune e decorre dal 1^ gennaio dell’anno successivo.
  8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 29. Approvazione delle ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai precedenti due articoli, con indicazione della misura dell’agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

2. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.

3.1.l Atti approvazione tariffa

Tariffa 2023
Delibera di consiglio n. 5 del 20.04.2023

3.1.m Regolamento TARI

Nuovo regolamento Tari (in vigore dal 1/1/2023)
Regolamento del 19.04.2023 5

3.1.n Modalità di pagamento ammesse

Modello F24 ordinario e semplificato.

3.1.o Scadenze per il pagamento

Il pagamento della Tassa Rifiuti   avverrà secondo le seguenti modalità:

– 1^ rata (acconto): 30 aprile in acconto pari al 25%della TARI dovuta per l’anno precedente, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31 dicembre dell’anno precedente, in misura pari ad 25% del tributo dovuto per l’anno di competenza determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell’anno precedente;

– 2^ rata (acconto): 31 luglio in acconto pari al 25% della TARI dovuta per l’anno precedente, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31 dicembre dell’anno precedente, in misura pari ad 25% del tributo dovuto per l’anno di competenza determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell’anno precedente;

– 3^ rata (saldo): tra il 31 dicembre ed il 31 gennaio dell’anno successivo, a saldo calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti deliberate per l’anno di competenza;

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall’art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Il versamento del tributo non è dovuto quando l’importo annuale risulta inferiore a euro 12,00.  Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

RataData Scadenza
Prima rata 202330.07.2023
Seconda rata 202329.09.2023
Terza rata 202330.01.2024

3.1.p Informazioni per omesso pagamento

Art. 35. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 37. Interessi

Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3.1.q Segnalazioni errori importi

Eventuali errori sul calcolo degli importi della Tari presenti negli gli avvisi di pagamento possono essere comunicati  dai contribuenti mediante istanza di rettifica da inviare nei seguenti modi:

  • contribuenti con e-mail ordinaria all’indirizzo: protocollo@comune.serrapetrona.mc.it
  • contribuenti con pec: comune.serrapetrona.mc@legalmail.it

 

3.1.r Documenti di riscossione online

Per ricevere gli avvisi di pagamento Tari per e-mail o pec, i contribuenti devono inviare apposita istanze nei seguenti modi:

  • contribuenti con e-mail ordinaria all’indirizzo: protocollo@comune.serrapetrona.mc.it
  • contribuenti con pec: comune.serrapetrona.mc@legalmail.it

Scarica il modello

 

3.1.s Comunicazioni ARERA

3.1.t Recapiti telefonici per il servizio di Pronto Soccorso

3.1.u Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori

3.1.v Standard generali di qualità

3.1.w Tariffa media applicata alle utenze domestiche e articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze dometiche e non domestiche

3.1.x Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi

ARTICOLO 22 – Dilazioni di pagamento
  1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l’applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, e prima dell’emissione degli atti di cui al comma 792, lett. a) dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
  1. durata massima (salva diversa disposizione normativa prevista per tributi specifici):
1) fino a euro 500,00 nessuna rateizzazione;2) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a cinque rate mensili;3) da euro 3.000,01 a euro 10.000,00 da sei a dodici rate mensili;4) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;5) oltre euro 20.000,00 da ventiquattro a trentasei rate mensili.
  1. decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di tre rate, anche non consecutive;
  2. applicazione degli interessi nella misura pari al tasso legale vigente;
  3. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
  4. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o d’importi già dilazionati.
  5. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degl’interessi.
  6. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti sopra indicati, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute.
  7. Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 5.000,00, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.
  8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il pagamento di entrate non tributarie.
modello-rateazione-imposta-ordinaria-TARI

3.1.y Modalità e termini per la presentazione delle richieste di apertura, variazione e cessazione del servizio

Art. 31. Obbligo di dichiarazione
  1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
  2. l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
  3. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  4. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
  1. La dichiarazione deve essere presentata:
  2. per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
  3. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
  4. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
  5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione
  1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati. La dichiarazione assume inoltre la funzione di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
  2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), fatto salvo quanto previsto all’art. 11, commi 1 e 2.
  3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
  4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  5. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
  6. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
  7. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
  8. l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  9. la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
  10. la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  11. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
  12. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  13. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);
  14. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
  15. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  16. l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;
  17. la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  18. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
  19. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica ordinaria o con posta elettronica certificata (PEC) o infine tramite sportello online. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data delle ricevuta di consegna per la PEC, all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
  20. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le modalità per acquisire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso apposito link al sito internet del soggetto gestore del servizio rifiuti.
  21. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti (Portale dell’Agenzia delle Entrate “PuntoFisco”).
  22. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali e le aree già assoggettati al tributo hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario e gli eventuali dati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
  23. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, compresi i casi di presentazione di SCIA da parte di attività produttive devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione ai fini del tributo nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
  24. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione quale a titolo esemplificativo: disdetta del contratto di locazione regolarmente comunicata, documentazione comprovante la cessazione delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc..
  25. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al primo comma, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
  26. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al primo comma, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
  27. Nel caso di presentazione di dichiarazione di cessazione o variazione, fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione del tributo così come disciplinati nei precedenti commi 12 e 13, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 8.
  28. Relativamente alle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 per le utenze non domestiche che provvedono in autonomia al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, in deroga a quanto disposto dal comma 13 si applica quanto previsto all’art. 3 del presente Regolamento.
DICHIARAZIONE TARI

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